Il Consiglio Giudiziario opera in composizione c.d. ordinaria o c.d. ristretta. Del Consiglio Giudiziario di Milano in composizione c.d. ordinaria fanno parte, oltre che i due membri di diritto, venti altri componenti: quattordici magistrati, di cui dieci giudici e quattro pubblici ministeri; e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione. In questa composizione, il Consiglio formula pareri sulle Tabelle degli uffici giudicanti e sulle Tabelle infradistrettuali, esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto segnalando al Ministro della Giustizia l'esistenza di eventuali disfunzioni nell'andamento di un ufficio, formula pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto. Del Consiglio Giudiziario di Milano in composizione c.d. ristretta fanno parte, oltre che i due membri di diritto, solo i quattordici magistrati (dieci giudici e quattro pubblici ministeri). In questa composizione, il Consiglio formula pareri per il conferimento delle funzioni direttive (Presidente di Tribunale o di Corte d’Appello; Procuratore della Repubblica o Procuratore generale) e semidirettive (presidente di Sezione di Tribunale o di Corte d’Appello; procuratore aggiunto o avvocato generale); per la valutazione di professionalità dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del CSM o a richiesta dello stesso Consiglio; per l’autorizzazione allo svolgimento da parte dei magistrati di incarichi extragiudiziari; sulla eventuale sussistenza di incompatibilità (artt. 18 e 19 o.g.); per la nomina, la conferma, la proposta di revoca e decadenza dall’incarico dei magistrati onorari del Distretto (i giudici onorari di Tribunale, i viceprocuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie); per i Giudici di Pace è competente la Sezione Autonoma).