Ai sensi dell’art.5 della L.24 marzo 2001, n. 89, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il ricorso introduttivo, unitamente al decreto che accoglie la domanda, deve essere notificato entro trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta (la notifica deve essere eseguita all’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell’art. 144 c.p.c. e dell’art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, trattandosi di atti a rilevanza processuale).
La mancata notificazione nei predetti termini determina l’inefficacia del decreto di condanna e l’impossibilità di proporre nuovamente la domanda di equa riparazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 777, lett. l) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, sono state individuate le modalità di presentazione telematica della dichiarazione che il creditore ha l’onere di rilasciare all’amministrazione ai sensi del comma 1 al fine di ricevere il pagamento delle somme a lui dovute per la irragionevole durata del processo.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, è consultabile cliccando qui
Per i decreti di condanna depositati successivamente al 1 gennaio 2022 la dichiarazione deve essere rilasciata dal creditore, anche a mezzo di incaricati (es. avvocato), esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica Pinto digitale - raggiungibile sul Portale liquidazione delle spese di giustizia come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero della giustizia all’indirizzo https://pst.giustizia.it.
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