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Ricongiungimento Famigliare - Disposizioni a favore dei Minori - art. 31 T.U. Immigrazione

COSA

Il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e della condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del famigliare, per un periodo di tempo determinato.

L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del famigliare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.
Avverso la decisione del Tribunale per i Minorenni di diniego dell'autorizzazione, lo straniero famigliare del minore, può presentare  Reclamo alla Corte di Appello.

COME

Il Reclamo va presentato in carta libera.

Oltre all'originale, sono necessarie 4 copie e va allegata copia autentica del provvedimento impugnato più quattro copie dello stesso..

DOVE

Via San Barnaba, 50 Milano

Piano 1° 
Stanza: 12, 13, 14, 15, 18

TEMPI

Non è possibile stabilire a priori una tempistica

COSTI

Contributo Unificato: Esente

Marca da bollo: da 27 euro sulla nota di iscrizione

ALTRO

L'Assistenza del difensore è obbligatoria.