COSA OCCORRE | L'atto di impugnazione, (Appello o Ricorso per Cassazione), sottoscritto in originale, viene depositato unitamente a un numero di copie necessarie per le notifiche alle altre parti. Se le copie non vengono depositate, la cancelleria vi provvede a spese di chi ha presentato l’impugnazione, come previsto dalla legge. Il pubblico ufficiale addetto appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. Il pubblico ufficiale provvede poi a curare le notifiche dell’atto alle altre parti. L’impugnazione può essere proposta anche con telegramma o a mezzo di raccomandata. In questo caso il pubblico ufficiale allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. |
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