Nell'ordinamento giuridico italiano la figura del Giudice di Pace è stata istituita sulla base della
legge n. 374 del 21 novembre 1991, che ne definisce le competenze in materia di giurisdizione civile
e penale e la funzione conciliativa in ambito civile. Si tratta di un magistrato onorario,
la cui nomina è a titolo temporaneo: esercita le proprie funzioni per un periodo di 4 anni e
alla scadenza può essere confermato, una volta soltanto, per ulteriori 4 anni.
La nomina dei Giudici di Pace avviene mediante concorso per titoli, tra i laureati in Giurisprudenza
che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato
funzioni giudiziarie. I candidati devono essere persone capaci di assolvere degnamente,
per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata,
le funzioni di magistrato onorario. Al momento della nomina i Giudici di Pace devono avere un'età
non inferiore ai 30 e non superiore ai 70 anni, devono aver cessato l'esercizio di qualsiasi attività
lavorativa e, se avvocati, possono continuare ad esercitare la professione forense esclusivamente al
di fuori del circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio al quale appartengono.
Svolgendo il proprio incarico in qualità di magistrato onorario e non di carriera, il Giudice di
Pace non alcun un rapporto di impiego con lo Stato ed è retribuito con una indennità in relazione
al lavoro effettivamente svolto, alle udienze tenute, ai provvedimenti adottati.
Per un approfondimento sulla figura dei giudici di pace si consiglia la lettura
dell'articolo "Giudici di Pace. Passioni e amarezze, visti dal di dentro"
del dott. Renato Amoroso, già coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Monza.
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