Descrizione | Permessi premio, ognuno della durata non superiore a 15 giorni, per un massimo di 45 giorni l’anno, concessi al condannato detenuto, dal Magistrato di Sorveglianza qualora ricorrano le condizioni di legge (art. 30 ter) e dopo aver acquisito il parere del Direttore del Carcere. |
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