Come fare per


Espulsione alternativa alla detenzione
DescrizioneL'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dall' art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, può essere disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. Si applica, inoltre, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 13 comma 2 del Testo Unico: ovvero se lo straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e vi si è trattenuto senza chiedere il permesso di soggiorno, ed è considerato socialmente pericoloso ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.
Chi lo può richiedere?I condannati detenuti extracomunitari.
Dove si richiede?Presso l'ufficio matricola del carcere o all'Ufficio tramite difensore.
Responsabile del servizioCancelleria misure alternative.
Cosa occorre (documentazione, modulistica, etc.)Istanza scritta di espulsione corredata da un documento di identità o una certificazione anagrafica tradotta e legalizzata e da una dichiarazione della propria condizione irregolare.
Quanto costa?Non sono previste spese.