La Commissione deve intendersi regolarmente costituita con la partecipazione di quattro quinti dei suoi componenti.
Per le questioni relative a un singolo ufficio è in facoltà del Presidente invitare alle relative sedute il Dirigente amministrativo al fine di acquisire più completi elementi di conoscenza circa le reali esigenze dell'ufficio. Per lo stesso motivo è opportuno che, quando la Commissione sia chiamata a esaminare questioni inerenti l'acquisizione o la distribuzione di locali tra più uffici giudiziari, alle sedute della stessa sia invitato, al solo scopo di fornire informazioni o fare osservazioni, il dirigente amministrativo di ciascun ufficio giudiziario interessato. Nessuna indennità è dovuta per la partecipazione alle adunanze. |