Modelli per rinvio pregiudiziale


  • 28/12/2012 - La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emanato: a) un nuovo regolamento di procedura (pubblicato il 29.09.2012); b) nuove raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (pubblicate il 06.11.2012). I due documenti possono essere scaricati in questo settore del sito: a) tornando a < Diritto dell'Unione Europea; b) cliccando sulla cartella > Documentazione relativa al diritto dell'Unione. Francesca Fiecconi, magistrato della Formazione decentrata in diritto europeo, ha predisposto un modello base di rinvio pregiudiziale, con il sostegno e gli auspici dell'Unità di Traduzione della Corte di Giustizia. La Formazione decentrata in diritto europeo intende, in questo modo, offrire una guida utile e aggiornata ai magistrati del distretto di Milano che ritengano di inviare alla Corte di giustizia un quesito, disponendo la sospensione del giudizio. Se questo modello base fosse adottato come standard, gli uffici del distretto di Milano sarebbero fra le prime giurisdizioni nazionali europee ad offrire un modello frutto di una prassi condivisa. Un modello analogo, infatti, esiste ad oggi solo in alcune Corti della Repubblica Federale Tedesca, dove è allo studio un modello unico nazionale. Si precisa che: 1) Il modello base è strutturato per un procedimento civile. 2) Il modello base può essere utilizzato anche per un procedimento penale, con gli opportuni adattamenti; in particolare: a) va cambiata la formula introduttiva (nel procedimento penale promosso nei confronti di..., iscritto al Numero di RG..., decreto di citazione a giudizio notificato in data..., etc.); b) va aggiunta una contestuale richiesta di procedimento accelerato o d'urgenza, quando si procede nei confronti di detenuti. 3) Il provvedimento di rinvio pregiudiziale: a) deve essere necessariamente dattiloscritto; b) non dovrebbe superare il numero di 10 pagine, come indicato nei punti 20 e seguenti delle raccomandazioni; c) deve rimanere formalmente e materialmente distinto da eventuali altri provvedimenti o atti concernenti il merito del procedimento, ritenuti non necessari ai fini della procedura innanzi alla Corte di Giustizia. 4) Infatti, tutti gli atti inviati alla Corte di Giustizia debbono essere tradotti e, se ricevuti in maniera ridondante e confusa, vengono riassunti prima della traduzione.

Corte di Appello