Tribunale dei Ministri

Competenze:

L'articolo 96 della Costituzione, modificato con la Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati.

L’articolo 7 della stessa legge prevede che, presso il Tribunale capoluogo del Distretto, è istituito un Collegio, comunemente detto "Tribunale dei Ministri", anche se questa espressione non è usata dalla legge.

Il collegio:
- svolge le indagini relative ai reati previsti dall’articolo 96 della Costituzione (cosiddetti “reati ministeriali”), per cui sarebbe competente, secondo le regole ordinarie, uno dei Tribunali del Distretto;
- è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o qualifica superiore;
- è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età;
- si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti.

Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del Collegio fino alla definizione delle indagini eventualmente iniziate.

La procedura davanti al Tribunale per i Ministeri è, in sintesi, questa:
- Le notizie di reato per i reati ministeriali sono trasmesse al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del Distretto di corte d'appello.
- Il Procuratore della Repubblica, senza compiere nessun tipo di indagine, entro quindici giorni trasmette gli atti al Tribunale dei ministri, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati, perché questi possano presentare memorie o chiedere di essere ascoltati.
- Il Collegio, ricevuti gli atti, entro novanta giorni, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero può disporre:

  • l’archiviazione con decreto non impugnabile; oppure:
  • la trasmissione degli atti con una relazione motivata al Procuratore
    della Repubblica, affinché chieda l'autorizzazione a procedere.
- L'autorizzazione è chiesta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi persone che non sono membri del Senato o della Camera.
- Se le persone nei cui confronti si deve procedere appartengono a camere diverse o nessuna di loro è membro del parlamento, l'autorizzazione è chiesta al Senato.
- La Camera competente - sulla base dell'istruttoria condotta dall’apposita giunta – può, a maggioranza assoluta:
  • negare l'autorizzazione, ove reputi, con valutazione insindacabile, che
    l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato
    costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un
    preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo;
  • concedere l’autorizzazione, nel qual caso rimette gli atti al Tribunale
    dei Ministri continui il procedimento, secondo le norme vigenti.
- La competenza per il giudizio di merito appartiene in primo grado al Tribunale che ha sede nel capoluogo del Distretto.
- I componenti del Tribunale dei Ministri che hanno partecipato alle indagini non possono far parte del collegio giudicante.